Qui sono raccolte le informazioni essenziali sul certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica: cos’è, in cosa consiste la valutazione medica necessaria per ottenerlo: fatti un’idea… essere informato è fondamentale!
Il certificato di idoneità sportiva agonistica, introdotto con il D.M. 18/02/1982, è obbligatorio per praticare le attività sportive classificate come agonistiche dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate del C.O.N.I., nonchè dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

Le strutture preposte al rilascio del certificato sono:

  • le strutture del Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.)
  • i centri privati autorizzati, siano essi convenzionati o meno con il S.S.N.
  • i singoli medici specialisti autorizzati, siano essi convenzionati o meno con il S.S.N.

Il rilascio del certificato è comunque demandato esclusivamente al medico Specialista in Medicina dello Sport operante nelle struttura autorizzate (Attenzione! non hanno valore le visite effettuate nelle palestre, negli spogliatoi, nei camper, negli ambulatori e in nessun altra struttura non specificatamente autorizzata).
Il certificato è sport-specifico e quindi può essere utilizzato solo per lo sport per il quale viene richiesto: in occasione della visita di idoneità, è però possibile richiedere copia del certificato per sport diversi da quello per cui era stato inizialmente richiesto.
Gli sport sono suddivisi in due tabelle, A e B che richiedono accertamenti diversi ( vedi i dettagli in questo sito ); l’idoneità può avere durata annuale, biennale o triennale, a seconda dello sport.

Gli accertamenti di base, comuni alla grande maggioranza degli sport, sono:

  • anamnesi
  • esame obiettivo (visita medica)
  • valutazione dell’acuità visiva
  • spirometria
  • elettrocardiogramma a riposo e dopo test dei tre minuti al gradino (Step Test)
  • esame completo delle urine

Per alcuni sport, la legge prevede ulteriori esami specialistici di protocollo (es.: visita otorinolaringoiatrica, elettroencefalogramma, ecc…).
Se lo ritiene necessario, lo specialista può richiedere ulteriori accertamenti per escludere la presenza di patologie che possano controindicare l’attività.
Se lo specialista giudica un atleta NON IDONEO, lo comunica all’atleta stesso, alla Società di appartenenza, all’Assessorato Regionale alla Salute;
L’atleta dichiarato non idoneo ha diritto di ricorrere, entro 30 giorni, alla Commissione Regionale di Revisione delle Non Idoneità Agonistiche, che discuterà il suo caso ed eventualmente ribalterà il giudizio iniziale.